L’entrata in vigore della riforma dello sport ha segnato una trasformazione significativa per le ASD – Associazioni sportive dilettantistiche – e le SSD – Società sportive dilettantistiche – sia dal punto di vista normativo che gestionale.
La direttiva Iva 2006/112 CE, all’art. 132 lett. m), obbliga gli Stati membri a concedere un’esenzione dall’imposta comunitaria per tutte le prestazioni connesse alla pratica dello sport.
Fino al 16 agosto 2023, in Italia, le prestazioni di servizio delle ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e delle SSD(società sportive dilettantistiche) rese nei confronti di associati/tesserati, venivano considerate, ai fini Iva, operazioni escluse dal campo di applicazione Iva a norma dell’art. 4 DPR 633/72.
In virtù del recepimento della disciplina comunitaria – 2006/112 CE, art. 132 lett. m – sui servizi sportivi erogati da organismi senza scopo di lucro, con l’inserimento dell’art 36 bis comma 1 e 2 nel D.L. 75/2023, dal 1 gennaio 2025 (termine così prorogato da un emendamento al decreto milleproroghe in corso di approvazione) le “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” non saranno più considerate ai fini Iva operazioni escluse bensì operazioni esenti dall’imposta ex art. 10 DPR 633/72.
E’ bene ricordare che….
già dal 17 agosto 2023, in recepimento delle norme europee e nel rispetto dell’art. 36-bis D.L. 75/2023, le prestazioni di servizio rese dagli organismi senza scopo di lucro ma anche dalle ASD e dalle SSD nei confronti di persone che esercitano lo sport e l’educazione fisica, rientrano nel campo Iva ma in regime di esenzione ex art. 10 DPR 633/72,
quindi…
nel periodo compreso tra il 17 agosto 2023 e il 31 dicembre 2024 (in caso di approvazione dell’ emendamento sopra citato) si ha una sovrapposizione normativa.
Perché?
L’art. 36 bis comma 1 e 2 D.L. 75/2023, recepito già dal 17 agosto 2023, è una norma generale riferita a prestazioni sportive svolte da qualsiasi ente senza scopo di lucro – comprese le ASD e SSD – che non prevede l’abrogazione immediata della norma speciale – art. 4 DPR 633/72 – che regola, ai fini Iva, le prestazioni rese da ASD e SSD. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2024 (in caso di approvazione dell’emendamento al decreto milleproroghe) si ha una sovrapposizione che potrebbe confondere.
Per maggiore chiarezza facciamo un esempio che possa aiutare ad identificare le varie casistiche.
Un’associazione sportiva dilettantistica che svolge attività sportive (ad esempio basket) incassa:
– quote associative;
– quote per affitto degli spazi adibiti al basket;
– quote per le attività didattiche rese dagli istruttori (quote corsi) sia nei confronti di associati/tesserati che nei confronti di terzi fruitori.
Come considerare queste prestazioni ai fini Iva?
– Le quote associative sono sempre state e resteranno operazioni escluse dal campo Iva;
– Le quote di affitto degli spazi adibiti all’attività sportiva, anche se prestazioni di natura commerciale, dal 17 agosto 2023 in poi – dopo il recepimento della normativa europea – saranno considerate operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72;
– Le quote per attività didattiche rese dagli istruttori verso tesserati/associati (quote corsi), considerate
operazioni non commerciali, fino al 30 giugno 2024 erano fuori campo iva ma dal 1 gennaio 2025 (termine così prorogato dall’emendamento al decreto milleproroghe in corso di approvazione) dovranno rientrare nel campo di applicazione dell’Iva come prestazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72;
– Le prestazioni degli istruttori verso soggetti terzi non tesserati o associati (quote corsi), sono
considerate operazioni commerciali, ma con il recepimento della normativa europea, dal 17 agosto 2023
devono essere considerate, ai fini IVA, operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72.
Considerato che…
il D.L. 146/2021 che prevede la modifica dell’art. 10 e l’abrogazione dell’art. 4 del DPR 633/72, entra in vigore il 1° gennaio 2025 (termine così prorogato da un emendamento al decreto milleproroghe in corso di approvazione) dal 17 agosto 2023 al 1° gennaio 2025 i due regimi (esclusione- esenzione Iva) si sovrappongono.
Dal momento in cui l’ente recepisce il regime di esenzione dovrà attuare una serie di adempimenti, tra cui:
– l’apertura della Partita Iva (se non già presente) e tutto ciò che ne consegue;
– l’emissione delle fatture esenti art. 10 c. 1 n. 20 DPR 633/72.
Oltre a queste importanti novità, dal 5 settembre 2023, sono entrati in vigore i
CORRETTIVI ALLA RIFORMA DELLO SPORT DEL DLGS 120/2023
Tra le novità principali emergono:
– il termine del 31 dicembre 2023 (prorogato al 30 giugno 2024) per l’adeguamento degli statuti ASD e SSD;
– le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo;
– il limite orario al di sopra del quale scatterà la presunzione di lavoro subordinato: 24 ore settimanali.
– possibilità di tenuta del LUL – Libro Unico del Lavoro – anche mediante il Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche;