In questo articolo illustreremo la nuova rottamazione dei ruoli proposta dalla legge di Bilancio 2023 riguardo i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Quali carichi tributari rientrano nella rottamazione?
- Tutti i carichi tributari
- I contributi previdenziali e assistenziali INPS
- I premi INAIL
Quali carichi sono esclusi?
- Le ingiunzioni fiscali
- Gli accertamenti esecutivi degli enti locali
- Le risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
- L’IVA riscossa all’importazione;
- Le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
- I crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Chi può beneficiare della rottamazione?
- debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
Quali sono gli effetti della rottamazione?
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi.
Non sono dovuti:
- gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo;
- gli aggi di riscossione, già abrogati dall’1.1.2022, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo.
Vanno pagate per intero:
- le somme a titolo di capitale (imposte, contributi);
- le spese di esecuzione;
- le spese per la notifica della cartella di pagamento.
Come procedere alla richiesta?
La domanda va presentata dal contribuente entro il 30 aprile 2023 mediante l’applicazione informatica predisposta dall’Agente della riscossione reperibile nel sito delle Agenzie delle Entrate.
L’agente della riscossione comunica la liquidazione degli importi oppure l’eventuale diniego entro il 30 giugno 2023.
Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 18) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
Il contribuente può:
- decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;
- rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;
- integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.
Effetti della presentazione della domanda
Una volta presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell’erario.
- Sono escluse nuove azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti). Rimangono attivi solo i fermi e le ipoteche in essere;
- Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti;
- Può essere rilasciato il DURC.
Il perfezionamento della procedura
La procedura si perfeziona con il tempestivo pagamento delle rate pattuite. E’ possibile un ritardo di cinque giorni sul piano definito ma il tardivo (oltre il quinto giorno), insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione stessa.