Dal 1 Luglio 2023 è in vigore il D. Lgs. 36/2021 che riguarda anche la nuova disciplina del lavoro sportivo.
Chi è il lavoratore sportivo?
L’art. 25 del D.lgs. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo;
- ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Quali tipologie di lavoro sono possibili?
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:
- rapporto di lavoro autonomo;
- rapporto di lavoro subordinato;
- collaborazione coordinata continuativa.
I compensi percepiti saranno base imponibile fiscale e contributiva?
In relazione al diverso ammontare, i compensi avranno trattamenti fiscali e contributivi diversi.
Precisamente:
- per importi inferiori a € 5.000,00 esenzione fiscale e contributiva;
- per importi compresi tra € 5.000,00 e € 15.000,00 esenzione fiscale ma non contributiva;
- per importi superiori a € 15.000,00 imponibilità fiscale e contributiva.
Il trattamento fiscale
- I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00;
- se l’ammontare complessivo dei compensi supera il limite di € 15.000,00, concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo;
- all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi complessivamente percepiti fino a quel momento per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
- le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, per premi di risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, (CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche), sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973, con applicazione ritenuta alla fonte del 20% con possibilità di rivalsa.
Il trattamento previdenziale
- i lavoratori subordinati a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico avranno un fondo pensione lavoratori sportivi gestito dall’INPS;
- i lavoratori dilettantistici e i lavoratori sportivi, che svolgono prestazioni autonome (titolari di partita Iva) oppure lavoratori co.co.co (collaborazione coordinata e continuativa) sono soggetti alla gestione separata INPS (art. 2 comma 26, legge 335/1995);
- è previsto l’abbattimento al 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.
I rapporti di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo – gestionale (art. 37 D.lgs. 36/2021)
I co.co.co amministrativo-gestionali che prestano la loro attività in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, beneficiano delle stesse agevolazioni fiscali e contributive dei lavoratori sportivi (soglia di esenzione fino ad € 5.000,00 e fino al 31/12/2027 abbattimento del 50% dell’imponibile fiscale) ma
dovranno essere iscritti alla gestione separata INPS con le aliquote ordinarie da dividersi in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.