La fiscalità degli impianti fotovoltaici

In questo articolo illustreremo il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, in particolare i riflessi reddituali sul reddito generato dagli impianti in sede di “cessione” dell’energia prodotta da imprese e privati.

Quale rilevanza fiscale sul reddito generato dagli impianti fotovoltaici?

La produzione di energia da impianti fotovoltaici e la sua rilevanza fiscale dipende dalla potenza dell’impianto e dalla qualifica del soggetto che ne è titolare. Gli impianti fino a 20 Kw, che producono energia esclusivamente ad uso privato non hanno alcuna rilevanza fiscale e non generano alcun tipo di reddito. 

Qualora, infatti, ci si avvalga della procedura dello “scambio sul posto”, l’immissione di energia in rete, da parte di un soggetto al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, non ha valenza ai fini della tassazione, avendo soltanto un’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno da richiedere al Gse. 

Diversamente, in caso di cessione di energia in rete, i proventi che ne derivano generano redditi diversi da sottoporre a tassazione ai fini Irpef, essendo configurabile come un’attività commerciale, ancorché svolta in maniera non abituale. Gli impianti superiori ai 20 Kw, che siano o meno a servizio di un immobile, determinano la presenza di una vera e propria attività commerciale e di conseguenza generano redditi d’impresa.

Impianto Fotovoltaico: Bene immobile o Bene mobile?

Bene Immobile se:

  • l’impianto costituisce una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile in categoria catastale D/1 o D/10;
  • posizionato sulle pareti o sul tetto, oppure realizzato su aree di pertinenza comuni o esclusive del fabbricato

Bene mobile se:

  • non ha autonoma rilevanza catastale e costituisce semplice pertinenza delle unità immobiliari

Quali imposte versare ?

Imposte dirette se:

  • il bene è “immobile” per le imprese il costo è deducibile ex art. 102 Tuir con coefficiente di ammortamento al 4%;
  • il bene è “mobile” per le imprese il costo è deducibile ex art. 102 del Tuir , per i professionisti ex art. 54 del Tuir con coefficiente di ammortamento al 9%

Imposte di registro e ipocatastali:

  • Cessione soggetta a Iva (sia in regime di imponibilità sia in regime di esenzione): imposta

di registro in misura fissa (€ 200), ipotecaria al 3% e catastale all’1%.

  • Cessione non soggetta a Iva: imposta di registro proporzionale al 9%, con minimo di €

1.000, ipotecaria € 50, catastale € 50.

Disciplina Iva:

  • Se il bene è “immobile”: cessione impianto esente Iva (salvo opzione per imponibilità), operazione

rilevante al momento della stipula del relativo atto di trasferimento

  • Se il bene è “mobile”: cessione impianto soggetta ad Iva con aliquota del 10%, operazione rilevante al momento della consegna o spedizione oppure, se antecedente, al momento in cui è emessa fattura o effettuato il pagamento.

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