L’articolo affronterà la disciplina tributaria della cripto attività introdotta dalla Finanziaria 2023.
Cosa sono le cripto attività?
La cripto-attività, secondo il nuovo art. 67, c. 1, lett. c-sexies del D.P.R. del 22.12.1986, è la “rappresentazione digitale di un valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Le cripto-attività sono considerate come attività finanziarie, pertanto la relativa trattazione è da inserire nella parte del Tuir dedicata ai redditi diversi.
Quali sono i redditi da cripto attività?
Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, costituiscono redditi diversi e come tali sono soggetti ad imposizione.
Come si determinano i redditi da cripto attività?
Le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o valore di acquisto.
Quando la cripto attività non è assoggettata a tassazione?
La cripto attività non viene tassata quando:
· si effettua la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni
· le plusvalenze sono inferiori a 2000,00 euro.
Come si tassano le plusvalenze?
Alle plusvalenze da cripto attività si applica un’imposta sostitutiva del 26% ma è comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:
• regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97, al ricorrere di determinate condizioni,
• regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97