La riforma dello sport, tra le numerose novità, si occupa anche dell’inquadramento del lavoratore in ambito sportivo.
Ricordiamo che….
L’art. 25 del D.lgs. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il
direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo; - ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei
singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di
carattere amministrativo-gestionale.
E l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:
- rapporto di lavoro autonomo;
- rapporto di lavoro subordinato;
- collaborazione coordinata continuativa.
La norma, all’art 37, dedica una specifica attenzione ai collaboratori amministrativo-gestionali che prestano la loro attività verso ASD o società sportive dilettantistiche. Queste figure, (rimangono esclusi coloro che forniscono attività di carattere
amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione ordinistica) pur non rientrando tra le categorie di lavoratori
sportivi, beneficiano delle stesse agevolazioni fiscali e contributive dei lavoratori sportivi. Esattamente come i lavoratori sportivi, i collaboratori amministrativo-gestionali inquadrati come co.co.co in ASD o SSD,
avranno:
- una soglia di esenzione previdenziale fino ad € 5.000,00 annui
- fino al 31/12/2027 abbattimento del 50% dell’imponibile contributivo
- una soglia di esenzione fiscale fino ad € 15.000,00 annui
ma, a differenza dei lavoratori sportivi….
- dovranno essere obbligatoriamente assicurati all’INAIL;
- dovranno essere iscritti alla gestione separata INPS al superamento dei 5.000,00 euro annui, con le aliquote
ordinarie da dividersi in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore; - dovranno utilizzare la procedura ordinaria di comunicazione al centro per l’impiego utilizzando il modello
UNILAV non potendo fruire delle funzioni semplificate del Registro Nazionale Attività Sportive.