Estromissione agevolata immobili strumentali impresa individuale

In questo articolo, analizzeremo l’opzione riproposta dalla Legge di Bilancio 2023 sull’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1 gennaio 2023, a seguito del pagamento di imposta sostitutiva Irpef e Irap nella misura dell’8%. 

Chi sono i destinatari dell’opzione?

La norma si rivolge all’imprenditore individuale (esclusi i forfetari) in possesso di tale qualifica alla data dell’entrata in vigore della norma, 1 gennaio 2023.

Quali immobili possono essere estromessi?

L’opzione riguarda gli immobili strumentali per natura o per destinazione posseduti alla data del 31.10.2022 (art. 43 c.2 Tuir):

  • immobili strumentali per natura indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili);
  • immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili);
  • immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell’inventario o nel libro dei beni ammortizzabili

Per poter usufruire dell’opzione gli immobili devono avere i requisiti sopra specificati, diversamente non è possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva.

Quali immobili non rientrano nell’opzione?

Sono esclusi dalla norma gli immobili merce e gli immobili non strumentali.

Entro quando esercitare l’opzione?

L’opzione deve essere esercitata dall’1 gennaio al 31 maggio 2023, una volta perfezionata, ha effetto dall’1 gennaio 2023. 

Quali imposte pagare?

L’operazione è soggetta ad imposta sostitutiva dell’8% calcolata sul valore normale del bene (oppure valore catastale rivalutato) detratto il valore fiscalmente riconosciuto. 

Effetti ai fini Iva

È necessario verificare se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa con Iva detratta oppure no. 

Se l’ immobile è entrato nella sfera aziendale:

  • senza Iva, l’operazione di estromissione risulta fuori campo Iva ex art. 2, p. 5 DPR 633/72;
  • con Iva, generando una detrazione a monte, l’operazione di estromissione rientra nel campo di applicazione dell’imposta.

Quali sono i termini per il versamento dell’imposta?

L’imposta calcolata deve essere versata in 2 rate:

  • 60% entro il 30 novembre 2023 
  • 40% entro 30 giugno 2024

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