In questo articolo vedremo gli strumenti a disposizione dei contribuenti per la definizione prevista nella legge di bilancio 2023.
La definizione agevolata dopo la legge di Bilancio 2023
Gli avvisi bonari notificati al contribuente dopo il 1 gennaio 2023 oppure emessi dall’amministrazione in relazione al periodo d’imposta 2019, 2020 e 2021, a condizione che non sia trascorso il termine di 30 giorni alla data del 1.01.2023, e quelli che verranno inoltrati al contribuente in data successiva al 1.01.2023, potranno essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive e con la sanzione del 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Che cosa è l’avviso bonario e cosa fare in caso di notifica?
L’avviso bonario è una comunicazione dell’agenzia delle entrate per informare il contribuente di un’anomalia riscontrata a seguito del controllo della presentazione della dichiarazione.
Quali controlli può effettuare l’agenzia delle entrate?
- Controllo formale/ documentale ai sensi dell’art 36 ter DPR 600/73
- Controllo automatico ai sensi dell’art 36 bis DPR 600/73
- Controllo automatico IVA ai fini dell’art 54 bis DPR 633/72
Come procede il fisco?
- L’agenzia delle Entrate effettua il controllo automatico o formale delle dichiarazioni
- Emette l’avviso bonario a seguito di anomalie riscontrate.
- Iscrive a ruolo le somme dovute a seguito delle anomalie riscontrate.
- Notifica la cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione
Come avviene la notifica dell’agenzia delle entrate?
La notifica dell’atto avviene all’intermediario incaricato abilitato all’invio della dichiarazione annuale dei redditi (se comunicato) oppure al domicilio fiscale del contribuente con raccomandata.
Cosa fare a seguito della notifica?
Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario il contribuente può:
- versare alla Amministrazione Finanziaria le somme intimate, qualora riconosca il corretto operato del Fisco. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o mediante rateizzazione in rate trimestrali con interessi nelle rate successive alla prima
- chiederne il riesame in caso di errore della pretesa erariale utilizzando il canale telematico Civis (Comunicazioni di Irregolarità Virtualizzate per Intermediari Serviti) il servizio telematico dell’AdE deputato a ricevere i chiarimenti dei contribuenti a seguito della ricezione dell’avviso bonario. Il servizio è raggiungibile attraverso il sito www. agenziaentrate.gov.it. In alternativa, è possibile inoltrare un’istanza in autotutela tramite Pec all’AdE, spiegando i motivi per i quali l’importo richiesto a pagamento dall’avviso bonario non è dovuto oppure è dovuto in misura ridotta.