Con la pubblicazione della Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha tracciato la rotta definitiva per il nuovo fisco degli enti non profit. Dal 1° gennaio 2026, il Terzo Settore italiano entra ufficialmente in una nuova era operativa e fiscale, dove la trasparenza e l’iscrizione al Registro Unico Nazionale (RUNTS) diventano i pilastri per ogni agevolazione.
Ecco i punti essenziali che ogni dirigente di associazione o fondazione deve conoscere per navigare questo passaggio senza rischi.
1. Il tramonto delle ONLUS: la scadenza del 31 marzo 2026
Per le ONLUS, il tempo delle scelte è arrivato. L’Anagrafe unica è stata soppressa e gli enti hanno tempo solo fino al 31 marzo 2026 per presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS.
- Perché è fondamentale: Non presentare la domanda entro questo termine non comporta solo la perdita delle agevolazioni, ma fa scattare l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato negli anni verso altri enti non profit.
- Il nostro consiglio: Verificare immediatamente la conformità dello statuto alle clausole richieste dal Codice del Terzo Settore (governance, finalità, assenza di lucro).
2. Commerciale o Non Commerciale? Decidono i numeri
La natura fiscale dell’ente non dipenderà più solo da ciò che è stato scritto nello statuto, ma da un test matematico annuale.
- La regola del 6%: Un’attività di interesse generale resta “non commerciale” se i ricavi non superano i costi effettivi di oltre il 6%. Questo margine di tolleranza può essere utilizzato per un massimo di tre anni consecutivi.
- Il valore dei volontari: Nelle entrate “non commerciali” si potrà finalmente includere il valore del lavoro dei volontari. Questo aiuto non è solo umano, ma diventa un valore economico che può aiutare a rispettare i parametri fiscali richiesti dalla legge.
3. I nuovi regimi forfettari: semplificare per crescere
Dal 2026, ci sono due regimi forfettari: le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) con ricavi commerciali fino a 85.000 euro possono accedere a un regime di estrema semplificazione.
- Tasse simboliche: Il reddito si calcola applicando coefficienti dell’1% (per le OdV) o del 3% (per le APS).
- Zero burocrazia IVA: Chi aderisce a questo regime è esonerato dall’addebitare l’IVA, dalla certificazione dei corrispettivi (scontrini elettronici) e dalla maggior parte degli adempimenti contabili.
- Attenzione: Questa scelta va ponderata con cura perché impedisce di detrarre l’IVA sugli acquisti, che diventerà un costo pieno per l’ente.
Il secondo regime è il Regime Forfettario Generale (Art. 80)
L’articolo 80 del CTS introduce un regime opzionale per gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali secondarie. Il reddito d’impresa si determina applicando coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi, senza possibilità di dedurre i costi analitici.
Questo regime è particolarmente vantaggioso per gli enti che hanno una struttura di costi molto snella o basata su apporti gratuiti, poiché permette di prevedere con certezza l’onere fiscale. L’opzione è vincolante per un triennio e va esercitata nella dichiarazione annuale.
Adempimenti IVA: Non sono previste agevolazioni o regimi forfettari per l’IVA.
L’ente deve continuare ad applicare le regole ordinarie previste dal D.P.R. n. 633/1972 per tutte le attività commerciali esercitate. Ciò significa che l’ente deve addebitare l’IVA sulle vendite, può detrarre l’IVA sugli acquisti e deve rispettare tutti gli obblighi di dichiarazione e liquidazione periodica
4. Immobili e agevolazioni
La Circolare 1/E conferma un’importante esenzione dall’IRES per gli immobili posseduto dall’ente e destinati esclusivamente ad attività non commerciali. Questo vale anche se gli immobili vengono affittati per finanziare i progetti istituzionali, a condizione di poter dimostrare la destinazione dei fondi.
5. L’Impresa Sociale e la Distribuzione dei Risultati
L’impresa sociale rappresenta la declinazione più spiccatamente imprenditoriale del Terzo Settore. Essa è sempre considerata un ente commerciale e i suoi ricavi devono derivare per almeno il 70% da attività d’impresa di interesse generale.
A differenza della generalità degli ETS, l’impresa sociale costituita in forma societaria può distribuire una quota di utili ai soci (inferiore al 50% dell’utile netto) o destinarla ad aumento gratuito del capitale, entro i limiti dell’indice ISTAT e dei tassi dei buoni postali fruttiferi. Sotto il profilo fiscale, l’impresa sociale beneficia della non imponibilità degli utili destinati a riserve indivisibili e dell’eliminazione dell’effetto “imposta su imposta”. Quest’ultimo meccanismo permette di operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione proporzionale alla quota di utile accantonata a riserva, evitando che l’imposta IRES del 24% vada a colpire risorse destinate alla pubblica utilità.
6. Considerazioni Finali e Raccomandazioni Strategiche
La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 rappresenta il “libretto di istruzioni” definitivo per il Terzo Settore. Per gli enti che hanno operato finora in regime transitorio o come ONLUS, il 2026 non è solo un cambio di data, ma l’inizio di una nuova responsabilità gestionale.
La raccomandazione fondamentale per gli organi direttivi è di non limitarsi a un approccio reattivo. È essenziale:
- Monitorare il test di prevalenza: Una gestione non attenta nella valutazione dei ricavi da attività diverse o di interesse generale commerciale può determinare lo spostamento dell’ente nell’area commerciale, con un impatto fiscale imprevisto.
- Valorizzare il volontariato: La corretta iscrizione nel registro dei volontari e la quantificazione delle ore prestate diventano strumenti di ottimizzazione fiscale per rispettare i limiti delle attività diverse.
- Scegliere il regime forfettario con cura: L’art. 86 offre una semplificazione estrema, ma la perdita della detraibilità IVA richiede una simulazione economica preventiva. L’art. 80 invece opera solo per la determinazione forfettaria del reddito.
- Rispettare la scadenza ONLUS: Il termine del 31 marzo 2026 è perentorio. L’omissione della domanda al RUNTS equivale a una condanna alla devoluzione del patrimonio.
In sintesi, il nuovo sistema fiscale premia la coerenza e la trasparenza, offrendo a chi persegue finalità sociali un perimetro di certezze e agevolazioni proporzionate all’effettivo impatto solidaristico generato.


